E' stato presentato il ricorso al TAR per la Lombardia contro la realizzazione di un parcheggio interrato nel parco di via Orsini-Cogne a Quarto Oggiaro con richiesta di sospensiva e di annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Milano n. 16701/2007 in data 6/7/07 avente per oggetto la "Approvazione del progetto definitivo del parcheggio sotterraneo per residenti in via Orsini/Cogne" aggiudicato alla Cooperativa La Torrazza srl. Disponibile in testo integrale del ricorso. Seguiranno a breve prossimi aggiornamenti.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEDE DI MILANO
RICORSO
Nell’interesse della sig.ra Salvina INZANA, c.f. NZNSVN54M6209X, residente in Milano, via Lagarina n. 37, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Marelli e Stefania Maniscalco e presso lo Studio dei medesimi elettivamente domiciliata in Milano, via L. Manara 17, giusta procura a margine del presente ricorso.
ricorrente contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Milano, piazza della Scala 1
resistente
e nei confronti di
LA TORRAZZA Cooperativa Edilizia, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Milano, in Via Ippodromo 14, P.Iva 06166820156
controinteressata
per la declaratoria di annullamento, previa sospensione,
della deliberazione della giunta del comune di milano n. 1670/2007 in data 6.7.2007 avente per oggetto la Approvazione del progetto definitivo del parcheggio sotterraneo per residenti in via Orsini/Cogne, aggiudicato alla Cooperativa La Torrazza s.r.l., provvedimento non notificato, pubblicato in Albo Pretorio dal 3.8.2007 al 18.8.2007, nonché di ogni altro atto alla stessa anteriore, conseguente, connesso o collegato
RICORSO
Nell’interesse della sig.ra Salvina INZANA, c.f. NZNSVN54M6209X, residente in Milano, via Lagarina n. 37, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Marelli e Stefania Maniscalco e presso lo Studio dei medesimi elettivamente domiciliata in Milano, via L. Manara 17, giusta procura a margine del presente ricorso.
ricorrente contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Milano, piazza della Scala 1
resistente
e nei confronti di
LA TORRAZZA Cooperativa Edilizia, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Milano, in Via Ippodromo 14, P.Iva 06166820156
controinteressata
per la declaratoria di annullamento, previa sospensione,
della deliberazione della giunta del comune di milano n. 1670/2007 in data 6.7.2007 avente per oggetto la Approvazione del progetto definitivo del parcheggio sotterraneo per residenti in via Orsini/Cogne, aggiudicato alla Cooperativa La Torrazza s.r.l., provvedimento non notificato, pubblicato in Albo Pretorio dal 3.8.2007 al 18.8.2007, nonché di ogni altro atto alla stessa anteriore, conseguente, connesso o collegato
PREMESSA
1. – L’oggetto del provvedimento impugnato
La Giunta del Comune di Milano, nella seduta del 6 luglio 2007, ha esaminato e deliberato l’approvazione del progetto definitivo per un parcheggio sotterraneo per residenti nelle vie Orsini/Cogne di Milano, su area aggiudicata alla Cooperativa Edilizia La Torrazza.
La delibera (n. 1670/2007) è stata dichiarata immediatamente esecutiva ed è stata pubblicata nell’Albo pretorio del Comune di Milano dall’8 al 18 agosto 2007. Il provvedimento si chiude con la presa d’atto “che i lavori di costruzione inizieranno entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente Deliberazione ed a seguito del rilascio del Permesso di Costruire da parte del Dirigente del competente Settore e previo perfezionamento del contratto relativo alla cessione dell’area in diritto di superficie”.
Il progetto approvato completa l’iter procedimentale avviato per la costruzione da parte della Cooperativa La Torrazza di un parcheggio sotterraneo da alienare verso corrispettivo ai cittadini residenti nella zona.
Il parcheggio si dovrebbe realizzare in applicazione del co. 4 dell’art. 9, L. 122/1989, a tenore del quale “I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti (4):
a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti”.
Si tratterebbe, nella sostanza, di una sorta di intervento in edilizia convenzionata: il Comune cede all’impresa privata, in diritto di superficie a termine (90 anni), l’area pubblica e stipula una convenzione con l’impresa nella quale quest’ultima si impegna a realizzare un parcheggio secondo un progetto approvato dall’Ente pubblico nonché ad alienare ai residenti gli spazi di parcheggio a condizioni prestabilite.
Il progetto prevede la realizzazione del parcheggio sul giardino pubblico compreso tra le vie Felice Orsini e Cogne, nel quartiere Vialba (doc. 2).
1. – L’oggetto del provvedimento impugnato
La Giunta del Comune di Milano, nella seduta del 6 luglio 2007, ha esaminato e deliberato l’approvazione del progetto definitivo per un parcheggio sotterraneo per residenti nelle vie Orsini/Cogne di Milano, su area aggiudicata alla Cooperativa Edilizia La Torrazza.
La delibera (n. 1670/2007) è stata dichiarata immediatamente esecutiva ed è stata pubblicata nell’Albo pretorio del Comune di Milano dall’8 al 18 agosto 2007. Il provvedimento si chiude con la presa d’atto “che i lavori di costruzione inizieranno entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente Deliberazione ed a seguito del rilascio del Permesso di Costruire da parte del Dirigente del competente Settore e previo perfezionamento del contratto relativo alla cessione dell’area in diritto di superficie”.
Il progetto approvato completa l’iter procedimentale avviato per la costruzione da parte della Cooperativa La Torrazza di un parcheggio sotterraneo da alienare verso corrispettivo ai cittadini residenti nella zona.
Il parcheggio si dovrebbe realizzare in applicazione del co. 4 dell’art. 9, L. 122/1989, a tenore del quale “I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti (4):
a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti”.
Si tratterebbe, nella sostanza, di una sorta di intervento in edilizia convenzionata: il Comune cede all’impresa privata, in diritto di superficie a termine (90 anni), l’area pubblica e stipula una convenzione con l’impresa nella quale quest’ultima si impegna a realizzare un parcheggio secondo un progetto approvato dall’Ente pubblico nonché ad alienare ai residenti gli spazi di parcheggio a condizioni prestabilite.
Il progetto prevede la realizzazione del parcheggio sul giardino pubblico compreso tra le vie Felice Orsini e Cogne, nel quartiere Vialba (doc. 2).
2. - La ricorrente
La sig.ra Salvina Inzana è un’insegnante di scuola elementare che risiede al n. 37 di via Lagarina (doc. 8), a poche decine di metri cioè dal Parco pubblico Orsini/Cogne, del quale da anni è quotidiana fruitrice. Proprio quale residente nella zona adiacente al progettato parcheggio è stata già contattata dalla Cooperativa La Torrazza che gli ha offerto di acquistare uno dei box in procinto di essere realizzati. L’odierna ricorrente è la capofila e la coordinatrice di un numeroso gruppo di cittadini della zona che si sono spontaneamente aggregati per contestare le modalità realizzative del progettato parcheggio. Nei mesi scorsi è stata promossa tra i residenti una raccolta di firme per arrestare il progetto della Cooperativa La Torrazza che, come meglio vedremo nel proseguo del presente atto, se realizzato comporterà la sostanziale e definitiva distruzione del giardino pubblico di via Orsini/Cogne.
La sig.ra Salvina Inzana è un’insegnante di scuola elementare che risiede al n. 37 di via Lagarina (doc. 8), a poche decine di metri cioè dal Parco pubblico Orsini/Cogne, del quale da anni è quotidiana fruitrice. Proprio quale residente nella zona adiacente al progettato parcheggio è stata già contattata dalla Cooperativa La Torrazza che gli ha offerto di acquistare uno dei box in procinto di essere realizzati. L’odierna ricorrente è la capofila e la coordinatrice di un numeroso gruppo di cittadini della zona che si sono spontaneamente aggregati per contestare le modalità realizzative del progettato parcheggio. Nei mesi scorsi è stata promossa tra i residenti una raccolta di firme per arrestare il progetto della Cooperativa La Torrazza che, come meglio vedremo nel proseguo del presente atto, se realizzato comporterà la sostanziale e definitiva distruzione del giardino pubblico di via Orsini/Cogne.
3. – Il quartiere Vialba
Il giardino pubblico di via Orsini/Cogne è il principale centro pubblico di aggregazione del quartiere Vialba.
Si tratta di un quartiere interamente realizzato negli anni ’60 in edilizia convenzionata, diversamente da altri quartieri quali il Gallaratese e Quarto Oggiaro, sorti per iniziativa pubblica (ediliza economica popolare).
Il quartiere Vialba confina con il quartiere Quarto Oggiaro da cui è diviso dalla Villa Scheiber con la sua grande area, denominata prima Parco Lessiona ed ora identificata come “parco della Villa Scheiber”.
Il quartiere Viaalba non ha mai mostrato i segni del degrado che hanno caratterizzato il quartiere Quarto Oggiaro, oggetto per questo motivo dei finanziamenti europei URBAN per la sua riqualificazione. A Vialba nel 1989 sono state demolite le “case minime” che avevano terminato il loro ciclo di utilizzo e sono state sostituite da due torri di recente costruzione che oggi ospitano circa 300 famiglie.
La proposta della Cooperativa La Terrazza di costruire autorimesse interrate in via Orsini/Cogne potrebbe essere giustificata appunto dal livello abitativo del quartiere. In questa prospettiva l’opera va nella direzione di alleggerire il parcheggio nelle sedi stradali che è sicuramente un motivo di degrado del paesaggio urbano. Questa premessa vuole evidenziare che non vi è da parte dei residenti un’opposizione preconcetta all’iniziativa; vi è però l’assoluta contrarietà con riferimento alla collocazione dell’opera sul giardino pubblico nonché riguardo alle modalità di realizzazione dell’opera stessa.
Il bel giardino che da anni rende felici gli abitanti della zona - i quali hanno visto crescere le piante una per una - costituisce l’unico paesaggio riconoscibile come “paesaggio urbano” non caratterizzato dai bidoni di immondizia che per molte altre zone sono ormai l’unico panorama. Ora detto giardino dovrebbe essere completamente sacrificato per la realizzazione di un parcheggio privato ben si sarebbe potuto programmare, invece, sotto una delle grandi sedi stradali che contraddistinguono il quartiere (via Cogne, via Carbonia, via Arsia etc.), con impatto ambientale e paesistico assolutamente nullo.
4. – Il parco Orsini/Cogne
Riteniamo che le fotografie che produciamo (doc. 3) rappresentino meglio di qualsiasi altra descrizione la bellezza ed il pregio del Parco Orsini/Cogne. Si tratta di una vera e propria oasi di verde di circa 3.600 metri quadri su cui insistono cinquanta alberi, la maggior parte ad alto fusto, tra i quali spiccano un pioppo di dimensioni notevolissime, querce faggi, platani e cedri. Nel parco trovano rifugio numerose specie di uccelli, anche nidificanti e piccoli mammiferi selvatici (scoiattoli e ricci – v. doc. 3).
Oltre che per le funzioni sociali, estetiche e paesaggistico-ambientali, il parco Orsini/Cogne riveste per il quartiere un importante funzione di stabilizzazione climatica. E’ noto, infatti, che le aree verdi, anche di medie dimensioni, contribuiscono a realizzare un c.d. microclima naturale in grado di elidere nei grandi centri urbani gli effetti delle ondate di calore estivo che stanno diventando – con il mutamento climatico in corso – una vera e propria emergenza.
Anche la stampa nazionale ha dato risalto agli studi di enti di ricerca e associazioni ambientaliste sul fenomeno delle c.d. isole di calore. Secondo questi studi (doc. 4) Milano è ormai divenuta la città più calda d’Italia proprio perché il verde non è sufficiente a contrastare il calore raccolto e rilasciato dalle interminabili distese di asfalto e cemento. Si parla di “isola di calore” cioè di una sorta di cappa che avvolge la città causata dal sole estivo e dai riscaldamenti abitativi d’inverno. La terapia è anzitutto quella di preservare ed incrementare le aree verdi e gli spazi rimasti liberi dall’edificazione. In questo contesto la cd. emergenza del traffico e della mobilità tende a passare in secondo piano. L’emergenza è anzitutto quella legata al clima ed alla siccità per il cui contrasto è prioritario conservare i polmoni verdi rigogliosi e sicuri, come quello del parco Orsini/Cogne i quali hanno raggiunto un tale sviluppo radicale da essere completamente indipendenti dall’irrigazione artificiale. Ciò anche per effetto dei fontanili che sono presenti nel sottosuolo dell’area. E’ stata superata, infine, la c.d. filosofia stradista: più che creare nuove strade o nuovi parcheggi appare prioritario concentrarsi sulla disincentivazione dell’automezzo privato a favore di quello pubblico.
***
Le considerazione sopra esposte, secondo il Comune di Milano, sarebbero state tenute in debita considerazione dal progetto presentato dalla Cooperativa La Torrazza il quale avrebbe previsto il mantenimento, se non addirittura il miglioramento del verde pubblico all’interno del parco Orsini/Cogne. Ancora il 16 ottobre 2007, l’Assessore alla Mobilità, ai Trasporti e all’Ambiente del Comune di Milano, Dott. Edoardo Croci, rispondeva alle preoccupazioni contenute in esposto dalla odierna ricorrente, affermando che: “… Va precisato che lo scavo del parcheggio interesserà circa il 30% dell’area pubblica, per tale motivo è falsa la dichiarazione che tutta l’area verrebbe distrutta. Tuttavia nella fase dei lavori circa due terzi dell’area saranno inibiti alla cittadinanza per l’installazione del cantiere. Relativamente alle n. 48 alberature presenti, nel progetto approvato è previsto il mantenimento di n. 26 ed il trapianto nella medesima area di n. 22. Alla fine dei lavori verranno piantumate n. 42 alberature, raddoppiando l’attuale patrimonio arboreo dell’area. E’ tuttavia possibile che alcune alberature presenti possano non essere trapiantabili, una decisione al riguardo sarà assunta dal competente Settore comunale in quanto non è opportuno il trapianto per piante ammalate o che sono alla conclusione del loro ciclo vegetativo. Nell’esposto inoltre si dichiara che spesso i trapianti non hanno successo per le operazioni distruttive che vengono compiute nei riguardi delle parti aeree e interrate delle alberature. Per le informazioni in possesso dello scrivente ciò può capitare ma in misura molto minore a quanto dichiarato. Inoltre la stessa impresa addetta al trapianto ha interesse alla buona riuscita dello stesso in quanto l’eventuale morte delle stesse comporterebbe la ripiantumazione di nuove alberature a carico della stessa impresa”(doc. 5).
Secondo l’odierna ricorrente, invece, un’attenta analisi del progetto approvato con l’impugnata deliberazione conduce a conclusioni del tutto opposte. Il progetto, infatti, prevede sostanzialmente la definitiva distruzione della quasi totalità delle piante presenti nel parco Orsini/Cogne e la sostituzione, a lavori finiti, con alberelli ed arbusti che, nemmeno dopo decenni dalla conclusione dei lavori, potranno far ritornare all’attuale situazione del parco.
Riteniamo che le fotografie che produciamo (doc. 3) rappresentino meglio di qualsiasi altra descrizione la bellezza ed il pregio del Parco Orsini/Cogne. Si tratta di una vera e propria oasi di verde di circa 3.600 metri quadri su cui insistono cinquanta alberi, la maggior parte ad alto fusto, tra i quali spiccano un pioppo di dimensioni notevolissime, querce faggi, platani e cedri. Nel parco trovano rifugio numerose specie di uccelli, anche nidificanti e piccoli mammiferi selvatici (scoiattoli e ricci – v. doc. 3).
Oltre che per le funzioni sociali, estetiche e paesaggistico-ambientali, il parco Orsini/Cogne riveste per il quartiere un importante funzione di stabilizzazione climatica. E’ noto, infatti, che le aree verdi, anche di medie dimensioni, contribuiscono a realizzare un c.d. microclima naturale in grado di elidere nei grandi centri urbani gli effetti delle ondate di calore estivo che stanno diventando – con il mutamento climatico in corso – una vera e propria emergenza.
Anche la stampa nazionale ha dato risalto agli studi di enti di ricerca e associazioni ambientaliste sul fenomeno delle c.d. isole di calore. Secondo questi studi (doc. 4) Milano è ormai divenuta la città più calda d’Italia proprio perché il verde non è sufficiente a contrastare il calore raccolto e rilasciato dalle interminabili distese di asfalto e cemento. Si parla di “isola di calore” cioè di una sorta di cappa che avvolge la città causata dal sole estivo e dai riscaldamenti abitativi d’inverno. La terapia è anzitutto quella di preservare ed incrementare le aree verdi e gli spazi rimasti liberi dall’edificazione. In questo contesto la cd. emergenza del traffico e della mobilità tende a passare in secondo piano. L’emergenza è anzitutto quella legata al clima ed alla siccità per il cui contrasto è prioritario conservare i polmoni verdi rigogliosi e sicuri, come quello del parco Orsini/Cogne i quali hanno raggiunto un tale sviluppo radicale da essere completamente indipendenti dall’irrigazione artificiale. Ciò anche per effetto dei fontanili che sono presenti nel sottosuolo dell’area. E’ stata superata, infine, la c.d. filosofia stradista: più che creare nuove strade o nuovi parcheggi appare prioritario concentrarsi sulla disincentivazione dell’automezzo privato a favore di quello pubblico.
***
Le considerazione sopra esposte, secondo il Comune di Milano, sarebbero state tenute in debita considerazione dal progetto presentato dalla Cooperativa La Torrazza il quale avrebbe previsto il mantenimento, se non addirittura il miglioramento del verde pubblico all’interno del parco Orsini/Cogne. Ancora il 16 ottobre 2007, l’Assessore alla Mobilità, ai Trasporti e all’Ambiente del Comune di Milano, Dott. Edoardo Croci, rispondeva alle preoccupazioni contenute in esposto dalla odierna ricorrente, affermando che: “… Va precisato che lo scavo del parcheggio interesserà circa il 30% dell’area pubblica, per tale motivo è falsa la dichiarazione che tutta l’area verrebbe distrutta. Tuttavia nella fase dei lavori circa due terzi dell’area saranno inibiti alla cittadinanza per l’installazione del cantiere. Relativamente alle n. 48 alberature presenti, nel progetto approvato è previsto il mantenimento di n. 26 ed il trapianto nella medesima area di n. 22. Alla fine dei lavori verranno piantumate n. 42 alberature, raddoppiando l’attuale patrimonio arboreo dell’area. E’ tuttavia possibile che alcune alberature presenti possano non essere trapiantabili, una decisione al riguardo sarà assunta dal competente Settore comunale in quanto non è opportuno il trapianto per piante ammalate o che sono alla conclusione del loro ciclo vegetativo. Nell’esposto inoltre si dichiara che spesso i trapianti non hanno successo per le operazioni distruttive che vengono compiute nei riguardi delle parti aeree e interrate delle alberature. Per le informazioni in possesso dello scrivente ciò può capitare ma in misura molto minore a quanto dichiarato. Inoltre la stessa impresa addetta al trapianto ha interesse alla buona riuscita dello stesso in quanto l’eventuale morte delle stesse comporterebbe la ripiantumazione di nuove alberature a carico della stessa impresa”(doc. 5).
Secondo l’odierna ricorrente, invece, un’attenta analisi del progetto approvato con l’impugnata deliberazione conduce a conclusioni del tutto opposte. Il progetto, infatti, prevede sostanzialmente la definitiva distruzione della quasi totalità delle piante presenti nel parco Orsini/Cogne e la sostituzione, a lavori finiti, con alberelli ed arbusti che, nemmeno dopo decenni dalla conclusione dei lavori, potranno far ritornare all’attuale situazione del parco.
Il contrasto tra i fini dichiarati dal Comune e il progetto approvato è così stridente da superare i confini dell’irragionevolezza di merito per assumere i contorni di una vera e propria illegittimità dell’atto deliberativo per i vizi che qui di seguito esponiamo.
- I -
eccesso di potere per irrazionalita’ ed ILLOGICITA’ MANIFESTa, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA’ FRA ATTI . con riferimento all’esame dell’impatto paesistico del progetto
Come risulta dalla deliberazione impugnata, il progetto approvato si compone di n. 30 elaborati, costituiti da relazioni, disciplinari, tavole e planimetrie. L’allegato 02A (doc. 7) è denominato Esame dell’impatto paesistico del progetto”e si apre con la definizione del criterio seguito dal progettista per la valutazione dei profili paesistici del progetto: “Il procedimento di valutazione dell’impatto paesistico, normato dalla parte IV (art. 25 e seguenti) del PTPR e dalle linee guida pubblicate dal BURL n.47 del 21.11.2002, consiste in sintesi nel considerare innanzitutto la sensibilità del sito di intervento e, quindi, l’incidenza del progetto proposto, cioè il grado di perturbazione prodotto in quel contesto dalle opere in progetto. Dalla combinazione delle due valutazioni deriva quella del livello di impatto paesistico della trasformazione proposta”.
Con riferimento al profilo della “sensibilità paesistica del sitoi oggetto di intervento” il progettista afferma che il “progetto interessa un’area costituita da un vuoto tra costruzioni e isolati realizzati negli anni ‘60” e pertanto presenta una sensibilità “Bassa”. Già questa valutazione è sintomatica della distorsione logica del ragionamento seguito dal progettista nella valutazione dell’impatto paesistico del progetto. Non vi è chi non veda che sempre, all’interno di un centro abitato, un parco sorge su un’area che per forza costituisce un vuoto tra le costruzioni. Attribuire a questa situazione una sensibilità paesistica bassa equivale dunque ad affermare che parchi e giardini pubblici non possono avere un rilievo paesistico significativo. Conclusione illogica oltre che contrastante con il comune senso del paesaggio, riferito anzitutto alle sue componenti naturalistiche, prima che alle costruzioni dell’uomo. Forse per il progettista – ma non per la ricorrente e gli altri abitanti del quartiere Vialba – il bello è solo nel cemento armato e nell’asfalto !
Obbligata conclusione della premessa è il giudizio complessivo del progettista, secondo cui “il sito è caratterizzato da un valore paesistico scarsamente rilevante” (!).
L’illogicità della relazione progettuale emerge però in tutta la sua gravità nella parte deputata alla valutazione del grado di incidenza del progetto che, manco a dirlo, viene giudicato nullo in quanto, a dire del progettista, “Il progetto consiste nella realizzazione di un edificio interrato; l’impatto sull’intorno, quindi, è del tutto trascurabile”.
La sottovalutazione dell’impatto paesistico con riferimento alla situazione del parco è qui totale. Per il progettista è come se il parcheggio sotterraneo fosse “scavato dal di sotto” e nulla dovesse modificarsi in superficie. Manca ogni valutazione sull’incidenza che i lavori dovranno avere sugli alberi e sui prati del parco, sulla modificazione che l’area a verde in superficie subirà per effetto della realizzazione dell’opera. Eppure nelle altre parti del progetto è ben illustrato che l’impianto dell’area di cantiere ed i lavori di scavo comporteranno la pressoché completa distruzione dell’attuale assetto del parco, l’abbattimento di oltre la metà degli alberi presenti (la quasi totalità di quelli ad alto fusto) e la loro sostituzione con un progetto di verde superficiale sostanzialmente diverso da quello attualmente esistente. Non è nemmeno vero, poi, che il parcheggio sotterraneo non comporterà opere superficiali. Come il Tribunale potrà agevolmente verificare dalle tavole progettuali prodotte (doc. 7), il parcheggio sotterraneo è ovviamente dotato di un’ampia rampa di accesso alla superficie. Sono poi previsti alcuni edifici di servizio nonché numerose griglie di areazione. Tutte queste opere superficiali – segnatamente la prima – comportano quantomeno una significativa riduzione quantitativa del verde esistente, riduzione per nulla considerata nella valutazione paesistica.
Manca pertanto ogni comparazione tra lo stato attuale del parco Orsini/Cogne e quello che, almeno sulla carta, è previsto che si rinvenga a lavori finiti.
Il vizio di motivazionale del progetto su un punto così rilevante come quello della valutazione dell’impatto paesistico dell’opera, particolarmente nel caso di specie dove la stessa incide su un parco pubblico, travalica i confini della discrezionalità amministrativa e assurge a vero e proprio vizio di eccesso di potere della delibera che tale progetto ha approvato.
eccesso di potere per irrazionalita’ ed ILLOGICITA’ MANIFESTa, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA’ FRA ATTI . con riferimento all’esame dell’impatto paesistico del progetto
Come risulta dalla deliberazione impugnata, il progetto approvato si compone di n. 30 elaborati, costituiti da relazioni, disciplinari, tavole e planimetrie. L’allegato 02A (doc. 7) è denominato Esame dell’impatto paesistico del progetto”e si apre con la definizione del criterio seguito dal progettista per la valutazione dei profili paesistici del progetto: “Il procedimento di valutazione dell’impatto paesistico, normato dalla parte IV (art. 25 e seguenti) del PTPR e dalle linee guida pubblicate dal BURL n.47 del 21.11.2002, consiste in sintesi nel considerare innanzitutto la sensibilità del sito di intervento e, quindi, l’incidenza del progetto proposto, cioè il grado di perturbazione prodotto in quel contesto dalle opere in progetto. Dalla combinazione delle due valutazioni deriva quella del livello di impatto paesistico della trasformazione proposta”.
Con riferimento al profilo della “sensibilità paesistica del sitoi oggetto di intervento” il progettista afferma che il “progetto interessa un’area costituita da un vuoto tra costruzioni e isolati realizzati negli anni ‘60” e pertanto presenta una sensibilità “Bassa”. Già questa valutazione è sintomatica della distorsione logica del ragionamento seguito dal progettista nella valutazione dell’impatto paesistico del progetto. Non vi è chi non veda che sempre, all’interno di un centro abitato, un parco sorge su un’area che per forza costituisce un vuoto tra le costruzioni. Attribuire a questa situazione una sensibilità paesistica bassa equivale dunque ad affermare che parchi e giardini pubblici non possono avere un rilievo paesistico significativo. Conclusione illogica oltre che contrastante con il comune senso del paesaggio, riferito anzitutto alle sue componenti naturalistiche, prima che alle costruzioni dell’uomo. Forse per il progettista – ma non per la ricorrente e gli altri abitanti del quartiere Vialba – il bello è solo nel cemento armato e nell’asfalto !
Obbligata conclusione della premessa è il giudizio complessivo del progettista, secondo cui “il sito è caratterizzato da un valore paesistico scarsamente rilevante” (!).
L’illogicità della relazione progettuale emerge però in tutta la sua gravità nella parte deputata alla valutazione del grado di incidenza del progetto che, manco a dirlo, viene giudicato nullo in quanto, a dire del progettista, “Il progetto consiste nella realizzazione di un edificio interrato; l’impatto sull’intorno, quindi, è del tutto trascurabile”.
La sottovalutazione dell’impatto paesistico con riferimento alla situazione del parco è qui totale. Per il progettista è come se il parcheggio sotterraneo fosse “scavato dal di sotto” e nulla dovesse modificarsi in superficie. Manca ogni valutazione sull’incidenza che i lavori dovranno avere sugli alberi e sui prati del parco, sulla modificazione che l’area a verde in superficie subirà per effetto della realizzazione dell’opera. Eppure nelle altre parti del progetto è ben illustrato che l’impianto dell’area di cantiere ed i lavori di scavo comporteranno la pressoché completa distruzione dell’attuale assetto del parco, l’abbattimento di oltre la metà degli alberi presenti (la quasi totalità di quelli ad alto fusto) e la loro sostituzione con un progetto di verde superficiale sostanzialmente diverso da quello attualmente esistente. Non è nemmeno vero, poi, che il parcheggio sotterraneo non comporterà opere superficiali. Come il Tribunale potrà agevolmente verificare dalle tavole progettuali prodotte (doc. 7), il parcheggio sotterraneo è ovviamente dotato di un’ampia rampa di accesso alla superficie. Sono poi previsti alcuni edifici di servizio nonché numerose griglie di areazione. Tutte queste opere superficiali – segnatamente la prima – comportano quantomeno una significativa riduzione quantitativa del verde esistente, riduzione per nulla considerata nella valutazione paesistica.
Manca pertanto ogni comparazione tra lo stato attuale del parco Orsini/Cogne e quello che, almeno sulla carta, è previsto che si rinvenga a lavori finiti.
Il vizio di motivazionale del progetto su un punto così rilevante come quello della valutazione dell’impatto paesistico dell’opera, particolarmente nel caso di specie dove la stessa incide su un parco pubblico, travalica i confini della discrezionalità amministrativa e assurge a vero e proprio vizio di eccesso di potere della delibera che tale progetto ha approvato.
- II -
eccesso di potere per irrazionalita’ ed ILLOGICITA’ MANIFESTa, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA’ con le premesse ed il fine perseguito e dichiarato . con riferimento alle parti del progetto relative all’abbattimento e/o ricovero temporaneo degli alberi esistenti nonché alla piantumazione di nuovi alberi
1) L’elaborato progettuale n. 5 (doc. 7) è costituito dalla Relazione tecnico/Specialistica sugli impianti inerenti le opere di sistemazione esterna e si conclude a pag. 15 con una Tabella Riassuntiva Alberi. Secondo la Tabella vi sono 33 alberi esistenti prima dell’intervento che insistono nella porzione interessata dal parcheggio. Di questi ben 23 dovranno essere rimossi perché interferiscono con gli scavi, mentre 10 potranno essere mantenuti perché non interferiscono. E’ poi prevista la piantumazione, a lavori finiti, di 45 nuovi alberi.
I 23 alberi da rimuovere, secondo la Tabella, sono “eventualmente trapiantabili nell’area adiacente” . Ciò nella prospettiva di mantenerli parcheggiati nell’area adiacente per il periodo dei lavori e successivamente di ripiantarli nel sito originario.
Quello della sorte dei 23 alberi che interferiscono con il progetto è la questione che più sta a cuore alla ricorrente ad agli altri abitanti della zona. Si tratta infatti delle piante più importanti del parco, quelle più grandi, antiche e di pregio. Come vedremo di qui appresso, la previsione di un loro trapianto temporaneo, seguita da un reinterro nel sito di origine, prevista almeno in via eventuale da questa Relazione del progetto, è sostanzialmente in contraddizione con altre parti del progetto che, ad una attenta lettura, lasciano intravedere come, in verità, la sorte di tali piante sia segnata: saranno tutte abbattute, con grave ed irrimediabile scempio naturalistico.
Abbiamo già avuto modo di notare come l’Assessore Croci, nella risposta inviata alla ricorrente in data 16.10.2007, abbia tentato di rassicurarla al riguardo evidenziando che nel progetto approvato è previsto il mantenimento di n. 26 piante e il trapianto nella medesima area di n. 22. L’Assessore ha però aggiunto che “E’ tuttavia possibile che alcune alberature presenti possano non essere trapiantabili, una decisione al riguardo sarà assunta dal competente Settore comunale in quanto non è opportuno il trapianto per piante ammalate o che sono alla conclusione del loro ciclo vegetativo.
Dunque quella che per l’assessore è l’opzione di base per le piante che interferiscono con il progetto e cioè il trapianto, salvo che non possano essere trapiantate, nell’elaborato n. 5 del progetto diventa solo un’opzione eventuale: le 23 piante che interferiscono sono da rimuovere e solo eventualmente sono trapiantabili nell’area adiacente.
Nell’elaborato progettuale n. 6 si rinviene la Relazione agronomica del progetto (doc. 7). Dalla sua analisi coordinata con la tavola n. 14 (Planimetria di cantiere) è anzitutto possibile identificare una per una le 22 piante che interferiscono con il parcheggio. Si tratta, come anticipato, delle più importanti: i cedri, le querce, i faggi ed i platani che si vedono nelle fotografie che abbiamo prodotto sub doc. 3.
Manco a dirlo, stando alla Relazione agronomica praticamente nessuna di tali piante viene descritta come completamente sana, con il primo risultato che sulla base di siffatto giudizio l’impresa costruttrice avrà tutta la possibilità di non procedere al loro trapianto adducendo il precario stato di salute degli alberi. Certo, l’occhio dell’agronomo vede nella pianta cose che i comuni cittadini non possono notare. Eppure dalle fotografie prodotte l’aspetto di tali alberi sembra davvero magnifico. Senza contare che la relazione agronomica risulta essere stata redatta nell’autunno del 2005 ed ancora oggi tali piante appaiono in perfetta salute ed addirittura più belle, anche dopo due tra le estati più secche e calde degli ultimi decenni.
In ogni caso, per quel che più conta, la relazione agronomica del progetto si conclude in questi termini: “Per motivi di carattere economico, agronomico e fitosanitario, il trapianto può essere preso in considerazione solo per alcuni esemplari di recente impianto quali QpC1, Qpc2, QpCe, P1C1, P1C2, P1C3; per i restanti alberi destinati al taglio è consigliabile il reimpianto di cospecifici di buona qualità e adeguate dimensioni”.
In proposito osserviamo che la conclusione è in parte incomprensibile perché non vi è corrispondenza tra il codice identificativo degli alberi indicati trapiantabili con quelli della tabella compilata nella parte iniziale della relazione. Emerge però che le piante più importanti, quelle che nella tabella sono indicate con i codici CC1, CC2, CC3 (Celtis Australis di 14 mt. di altezza), CaC1, CaC2, CaC3 (Cedri Atlantici di altezze comprese tra i 16 ed i 18 metri), FC1, FC2, FC3 e FC4 (faggi ad alto fusto) e molte altre ancora non sono trapiantabili e quindi verranno direttamente abbattute.
Vi è dunque un’insanabile contraddizione tra il fine dichiarato dall’Assessore competente e la previsione del progetto approvato. Vi è un insanabile contraddizione tra la previsione contenuta nell’elaborato n. 5 del progetto circa la potenziale trapiantabilità delle 23 piante interessate dall’opera e quella contenuta nella relazione agronomica che invece afferma la trapiantabilità di sole 6 delle 23 piante considerate.
La contraddizione risulta confermata dall’esame dell’allegato progettuale n. 28/a computo metrico estimativo sistemazione esterna (doc. 7). A pag. 15 vi si rinviene la previsione di spesa (Euro 6.718,309 per “Trapianto di alberature in luoghi privi di impedimento nella stessa area a verde” A colpire non è tanto l’irrisorietà della spesa, quanto la previsione che tale intervento riguardi solamente le piante per altezze fino a 10 m. Nessuna spesa e dunque nessun intervento sono stati quindi preventivati con riferimento al trapianto della maggior parte delle piante (nonché di quelle più pregiate) che, come risulta dalla relazione agronomica, sono ben più alte di 10 mt.
Risultano pertanto confermati i timori della ricorrente sullo smantellamento pressoché completo del verde attualmente esistente nel parco Corsini/Cogne; ciò tra l’altro, senza che tale realtà sia stata adeguatamente considerata nella valutazione dell’impatto paesistico ed ambientale del progettato parcheggio sotterraneo.
3) Sotto altro profilo, occorre considerare che le modalità progettuali prescelte non consentono nemmeno di sperare che le nuove specie arboree che si prevede siano piantumate possano, magari tra qualche anno, riportare il parco allo splendore attuale. Nella Relazione Tecnica in merito alla creazione di una nuova area a verde (allegata all’elaborato progettuale n. 6 - Relazione Agronomica) vengono dettagliatamente descritte le specie che si progettano di piantumare. Si va dall’Acer Platanoides, che si dichiara possa raggiungere i 25 mt di altezza, alla Gladitia Triacanthos, che può addirittura crescere fino a 40 mt, fino al Liquidambar styraciflua, che pure può raggiungere i 40 mt.
Chiunque, però, può comprendere che perché delle piante possano crescere sino a simili altezze (comparabili con quelle delle piante attualmente esistenti nel parco Orsini/Cogne) è necessario che siano messe a dimora in un terreno di spessore sufficiente. Come confermato dagli esperti del settore (doc. 6) affinchè una pianta possa raggiungere un’altezza di 15-20 mt occorre che sia collocata in un terreno di coltura di almeno 200 cm di spessore.
Il progetto approvato, però, prevede tutt’altro. Nell’elaborato progettuale n. 1 “relazione descrittiva delle soluzioni progettuali relative alla sistemazione superficiale e al parcheggio interrato”, sotto la voce Piantumazioni (pag. 2), si legge che “Nelle zone da destinare a prato, dopo aver proceduto all’asportazione delle terre di scarto e dei residui di cantiere, sarà steso uno strato di terra di coltura minimo di 35 cm. La semina sarà eseguita con miscuglio di graminacee miscelate secondo la natura del terreno. Le zone piantumate saranno completate con la messa a dimora delle essenze indicate sugli elaborati grafici” (doc. 7).
Lo spessore irrisorio della terra di coltura dove dovrebbero crescere i nuovi alberi è ribadito nelle tavole progettuali. Nella Tavola 18 “Particolari costruttivi soprassuolo” è riportata la Stratigrafia del terreno sopra la copertura di parcheggio nella quale risulta che sono previsti 40 cm di terreno di coltura sopra 160 cm. di “terreno per rilevati”. Quest’ultimo materiale è formato da inerti stabilizzati assolutamente inidonei alla penetrazione radicale delle piante le quali, quindi, potranno svilupparsi solamente nello strato di 40 cm di terreno di coltura.
Le conseguenze di questa palese violazione delle più elementari regole agronomiche sono le seguenti:
- le poche piante esistenti che, in via del tutto eccezionale, potranno essere trapiantate, non potranno sopravvivere in quanto non avranno a disposizione un terreno di coltura adeguato alle loro dimensioni.
- le nuove piantumazioni, ammesso che possano sopravvivere, non potranno mai raggiungere uno sviluppo ed un’altezza paragonabili a quelle del parco attuale.
- l’esiguo spessore della terra di coltura richiederà in ogni caso una costante e dispendiosa irrigazione artificiale, al contrario di quanto accade con le piante attuali le quali con le loro radici sono completamente autonome nell’approvvigionamento idrico.
Appare dunque del tutto immotivata, irragionevole e sbagliata la conclusione che si rinviene a pag. 10 della Relazione Agronomica del progetto (n. 6), secondo cui “in termini di impatto ambientale il progetto non risulta essere peggiorativo rispetto alle condizioni originali dell’area interessata”…. “Le scelte operate, sia in termini di alberature sia di pratiche manutentive, consentiranno di ottenere un risultato apprezzabile dal punto di vista paesaggistico associato ad una elevata fruibilità da parte del cittadino”.
Il progetto approvato, se realizzato, comporterà quindi la definitiva compromissione del Parco pubblico Orsini/Cogne per far spazio ad un parcheggio sotterraneo di proprietà privata e destinato a soddisfare le esigenze di parcheggio di non più di 120 nuclei familiari della zona. L’attuale Parco verrà sostituito da un giardinetto di arbusti non autoctoni incapace di assolvere le funzioni sociali, estetiche, paesaggistiche e climatico-ambientali che sono svolte dall’attuale assetto del Parco pubblico. Si tratta di un risultato assolutamente irragionevole e contrastante con i propositi dichiarati dal Comune di Milano e dagli stessi progettisti.
SULLA DOMANDA DI SOSPENSIONE
DELL’ATTO IMPUGNATOLa ricorrente chiede che la deliberazione impugnata sia sospesa cautelarmente fino alla pronuncia della sentenza di merito. Circa l’esistenza del fumus boni iuris ci si riporta alle argomentazioni sopra svolte. Quanto al pregiudizio che la ricorrente potrebbe subire per effetto dell’esecuzione del provvedimento durante il corso del giudizio, evidenziamo nuovamente che la deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, si chiude affermando che “i lavori di costruzione inizieranno entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente Deliberazione ed a seguito del rilascio del Permesso di Costruire da parte del Dirigente del competente Settore e previo perfezionamento del contratto relativo alla cessione dell’area in diritto di superficie”. Il termine indicato nella deliberazione è prossimo alla scadenza e le ulteriori condizioni cui è subordinata l’effettiva apertura del cantiere potrebbero verificarsi senza preavviso nei prossimi giorni. L’apertura del cantiere, peraltro, comporterebbe l’immediata abbattimento di tutte le piante che nel progetto sono dichiarate come interferenti con la realizzazione degli scavi. La circostanza è ribadita dall’Elaborato n. 9 del Progetto (Relazione descrittiva delle fasi di cantierizzazione); alla voce “Scavi” (pag. 4) è infatti scritto che “completato l’accantieramento, prima di procedere agli scavi verranno rimossi tutti gli eventuali elementi di soprassuolo che possono interferire con le operazioni”(doc. 7). Il pregiudizio della ricorrente, collegato all’abbattimento delle piante o comunque al loro sradicamento, diverrebbe subito irreparabile e vanificherebbe completamente un’eventuale decisione di merito favorevole. E' pertanto assolutamente indispensabile che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, in limine litis, voglia disporre la sospensione del provvedimento impugnato
***
Tanto esposto e ritenuto, la sig.ra Salvina Inzana, ut supra rappresentata e difesa, ricorre all’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sede di Milano affinchè, in accoglimento dei motivi del ricorso di cui sopra, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- Previa sospensiva, annullare la deliberazione della Giunta del Comune di Milano n. 1670/2007 in data 6.7.2007 avente per oggetto la “Approvazione del progetto definitivo del parcheggio sotterraneo per residenti in via Orsini/Cogne, aggiudicato alla Cooperativa La Torrazza s.r.l., nonché di ogni altro atto alla stessa anteriore, conseguente, connesso o collegato
- Con vittoria delle spese di giudizio.
eccesso di potere per irrazionalita’ ed ILLOGICITA’ MANIFESTa, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA’ con le premesse ed il fine perseguito e dichiarato . con riferimento alle parti del progetto relative all’abbattimento e/o ricovero temporaneo degli alberi esistenti nonché alla piantumazione di nuovi alberi
1) L’elaborato progettuale n. 5 (doc. 7) è costituito dalla Relazione tecnico/Specialistica sugli impianti inerenti le opere di sistemazione esterna e si conclude a pag. 15 con una Tabella Riassuntiva Alberi. Secondo la Tabella vi sono 33 alberi esistenti prima dell’intervento che insistono nella porzione interessata dal parcheggio. Di questi ben 23 dovranno essere rimossi perché interferiscono con gli scavi, mentre 10 potranno essere mantenuti perché non interferiscono. E’ poi prevista la piantumazione, a lavori finiti, di 45 nuovi alberi.
I 23 alberi da rimuovere, secondo la Tabella, sono “eventualmente trapiantabili nell’area adiacente” . Ciò nella prospettiva di mantenerli parcheggiati nell’area adiacente per il periodo dei lavori e successivamente di ripiantarli nel sito originario.
Quello della sorte dei 23 alberi che interferiscono con il progetto è la questione che più sta a cuore alla ricorrente ad agli altri abitanti della zona. Si tratta infatti delle piante più importanti del parco, quelle più grandi, antiche e di pregio. Come vedremo di qui appresso, la previsione di un loro trapianto temporaneo, seguita da un reinterro nel sito di origine, prevista almeno in via eventuale da questa Relazione del progetto, è sostanzialmente in contraddizione con altre parti del progetto che, ad una attenta lettura, lasciano intravedere come, in verità, la sorte di tali piante sia segnata: saranno tutte abbattute, con grave ed irrimediabile scempio naturalistico.
Abbiamo già avuto modo di notare come l’Assessore Croci, nella risposta inviata alla ricorrente in data 16.10.2007, abbia tentato di rassicurarla al riguardo evidenziando che nel progetto approvato è previsto il mantenimento di n. 26 piante e il trapianto nella medesima area di n. 22. L’Assessore ha però aggiunto che “E’ tuttavia possibile che alcune alberature presenti possano non essere trapiantabili, una decisione al riguardo sarà assunta dal competente Settore comunale in quanto non è opportuno il trapianto per piante ammalate o che sono alla conclusione del loro ciclo vegetativo.
Dunque quella che per l’assessore è l’opzione di base per le piante che interferiscono con il progetto e cioè il trapianto, salvo che non possano essere trapiantate, nell’elaborato n. 5 del progetto diventa solo un’opzione eventuale: le 23 piante che interferiscono sono da rimuovere e solo eventualmente sono trapiantabili nell’area adiacente.
Nell’elaborato progettuale n. 6 si rinviene la Relazione agronomica del progetto (doc. 7). Dalla sua analisi coordinata con la tavola n. 14 (Planimetria di cantiere) è anzitutto possibile identificare una per una le 22 piante che interferiscono con il parcheggio. Si tratta, come anticipato, delle più importanti: i cedri, le querce, i faggi ed i platani che si vedono nelle fotografie che abbiamo prodotto sub doc. 3.
Manco a dirlo, stando alla Relazione agronomica praticamente nessuna di tali piante viene descritta come completamente sana, con il primo risultato che sulla base di siffatto giudizio l’impresa costruttrice avrà tutta la possibilità di non procedere al loro trapianto adducendo il precario stato di salute degli alberi. Certo, l’occhio dell’agronomo vede nella pianta cose che i comuni cittadini non possono notare. Eppure dalle fotografie prodotte l’aspetto di tali alberi sembra davvero magnifico. Senza contare che la relazione agronomica risulta essere stata redatta nell’autunno del 2005 ed ancora oggi tali piante appaiono in perfetta salute ed addirittura più belle, anche dopo due tra le estati più secche e calde degli ultimi decenni.
In ogni caso, per quel che più conta, la relazione agronomica del progetto si conclude in questi termini: “Per motivi di carattere economico, agronomico e fitosanitario, il trapianto può essere preso in considerazione solo per alcuni esemplari di recente impianto quali QpC1, Qpc2, QpCe, P1C1, P1C2, P1C3; per i restanti alberi destinati al taglio è consigliabile il reimpianto di cospecifici di buona qualità e adeguate dimensioni”.
In proposito osserviamo che la conclusione è in parte incomprensibile perché non vi è corrispondenza tra il codice identificativo degli alberi indicati trapiantabili con quelli della tabella compilata nella parte iniziale della relazione. Emerge però che le piante più importanti, quelle che nella tabella sono indicate con i codici CC1, CC2, CC3 (Celtis Australis di 14 mt. di altezza), CaC1, CaC2, CaC3 (Cedri Atlantici di altezze comprese tra i 16 ed i 18 metri), FC1, FC2, FC3 e FC4 (faggi ad alto fusto) e molte altre ancora non sono trapiantabili e quindi verranno direttamente abbattute.
Vi è dunque un’insanabile contraddizione tra il fine dichiarato dall’Assessore competente e la previsione del progetto approvato. Vi è un insanabile contraddizione tra la previsione contenuta nell’elaborato n. 5 del progetto circa la potenziale trapiantabilità delle 23 piante interessate dall’opera e quella contenuta nella relazione agronomica che invece afferma la trapiantabilità di sole 6 delle 23 piante considerate.
La contraddizione risulta confermata dall’esame dell’allegato progettuale n. 28/a computo metrico estimativo sistemazione esterna (doc. 7). A pag. 15 vi si rinviene la previsione di spesa (Euro 6.718,309 per “Trapianto di alberature in luoghi privi di impedimento nella stessa area a verde” A colpire non è tanto l’irrisorietà della spesa, quanto la previsione che tale intervento riguardi solamente le piante per altezze fino a 10 m. Nessuna spesa e dunque nessun intervento sono stati quindi preventivati con riferimento al trapianto della maggior parte delle piante (nonché di quelle più pregiate) che, come risulta dalla relazione agronomica, sono ben più alte di 10 mt.
Risultano pertanto confermati i timori della ricorrente sullo smantellamento pressoché completo del verde attualmente esistente nel parco Corsini/Cogne; ciò tra l’altro, senza che tale realtà sia stata adeguatamente considerata nella valutazione dell’impatto paesistico ed ambientale del progettato parcheggio sotterraneo.
3) Sotto altro profilo, occorre considerare che le modalità progettuali prescelte non consentono nemmeno di sperare che le nuove specie arboree che si prevede siano piantumate possano, magari tra qualche anno, riportare il parco allo splendore attuale. Nella Relazione Tecnica in merito alla creazione di una nuova area a verde (allegata all’elaborato progettuale n. 6 - Relazione Agronomica) vengono dettagliatamente descritte le specie che si progettano di piantumare. Si va dall’Acer Platanoides, che si dichiara possa raggiungere i 25 mt di altezza, alla Gladitia Triacanthos, che può addirittura crescere fino a 40 mt, fino al Liquidambar styraciflua, che pure può raggiungere i 40 mt.
Chiunque, però, può comprendere che perché delle piante possano crescere sino a simili altezze (comparabili con quelle delle piante attualmente esistenti nel parco Orsini/Cogne) è necessario che siano messe a dimora in un terreno di spessore sufficiente. Come confermato dagli esperti del settore (doc. 6) affinchè una pianta possa raggiungere un’altezza di 15-20 mt occorre che sia collocata in un terreno di coltura di almeno 200 cm di spessore.
Il progetto approvato, però, prevede tutt’altro. Nell’elaborato progettuale n. 1 “relazione descrittiva delle soluzioni progettuali relative alla sistemazione superficiale e al parcheggio interrato”, sotto la voce Piantumazioni (pag. 2), si legge che “Nelle zone da destinare a prato, dopo aver proceduto all’asportazione delle terre di scarto e dei residui di cantiere, sarà steso uno strato di terra di coltura minimo di 35 cm. La semina sarà eseguita con miscuglio di graminacee miscelate secondo la natura del terreno. Le zone piantumate saranno completate con la messa a dimora delle essenze indicate sugli elaborati grafici” (doc. 7).
Lo spessore irrisorio della terra di coltura dove dovrebbero crescere i nuovi alberi è ribadito nelle tavole progettuali. Nella Tavola 18 “Particolari costruttivi soprassuolo” è riportata la Stratigrafia del terreno sopra la copertura di parcheggio nella quale risulta che sono previsti 40 cm di terreno di coltura sopra 160 cm. di “terreno per rilevati”. Quest’ultimo materiale è formato da inerti stabilizzati assolutamente inidonei alla penetrazione radicale delle piante le quali, quindi, potranno svilupparsi solamente nello strato di 40 cm di terreno di coltura.
Le conseguenze di questa palese violazione delle più elementari regole agronomiche sono le seguenti:
- le poche piante esistenti che, in via del tutto eccezionale, potranno essere trapiantate, non potranno sopravvivere in quanto non avranno a disposizione un terreno di coltura adeguato alle loro dimensioni.
- le nuove piantumazioni, ammesso che possano sopravvivere, non potranno mai raggiungere uno sviluppo ed un’altezza paragonabili a quelle del parco attuale.
- l’esiguo spessore della terra di coltura richiederà in ogni caso una costante e dispendiosa irrigazione artificiale, al contrario di quanto accade con le piante attuali le quali con le loro radici sono completamente autonome nell’approvvigionamento idrico.
Appare dunque del tutto immotivata, irragionevole e sbagliata la conclusione che si rinviene a pag. 10 della Relazione Agronomica del progetto (n. 6), secondo cui “in termini di impatto ambientale il progetto non risulta essere peggiorativo rispetto alle condizioni originali dell’area interessata”…. “Le scelte operate, sia in termini di alberature sia di pratiche manutentive, consentiranno di ottenere un risultato apprezzabile dal punto di vista paesaggistico associato ad una elevata fruibilità da parte del cittadino”.
Il progetto approvato, se realizzato, comporterà quindi la definitiva compromissione del Parco pubblico Orsini/Cogne per far spazio ad un parcheggio sotterraneo di proprietà privata e destinato a soddisfare le esigenze di parcheggio di non più di 120 nuclei familiari della zona. L’attuale Parco verrà sostituito da un giardinetto di arbusti non autoctoni incapace di assolvere le funzioni sociali, estetiche, paesaggistiche e climatico-ambientali che sono svolte dall’attuale assetto del Parco pubblico. Si tratta di un risultato assolutamente irragionevole e contrastante con i propositi dichiarati dal Comune di Milano e dagli stessi progettisti.
SULLA DOMANDA DI SOSPENSIONE
DELL’ATTO IMPUGNATOLa ricorrente chiede che la deliberazione impugnata sia sospesa cautelarmente fino alla pronuncia della sentenza di merito. Circa l’esistenza del fumus boni iuris ci si riporta alle argomentazioni sopra svolte. Quanto al pregiudizio che la ricorrente potrebbe subire per effetto dell’esecuzione del provvedimento durante il corso del giudizio, evidenziamo nuovamente che la deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, si chiude affermando che “i lavori di costruzione inizieranno entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente Deliberazione ed a seguito del rilascio del Permesso di Costruire da parte del Dirigente del competente Settore e previo perfezionamento del contratto relativo alla cessione dell’area in diritto di superficie”. Il termine indicato nella deliberazione è prossimo alla scadenza e le ulteriori condizioni cui è subordinata l’effettiva apertura del cantiere potrebbero verificarsi senza preavviso nei prossimi giorni. L’apertura del cantiere, peraltro, comporterebbe l’immediata abbattimento di tutte le piante che nel progetto sono dichiarate come interferenti con la realizzazione degli scavi. La circostanza è ribadita dall’Elaborato n. 9 del Progetto (Relazione descrittiva delle fasi di cantierizzazione); alla voce “Scavi” (pag. 4) è infatti scritto che “completato l’accantieramento, prima di procedere agli scavi verranno rimossi tutti gli eventuali elementi di soprassuolo che possono interferire con le operazioni”(doc. 7). Il pregiudizio della ricorrente, collegato all’abbattimento delle piante o comunque al loro sradicamento, diverrebbe subito irreparabile e vanificherebbe completamente un’eventuale decisione di merito favorevole. E' pertanto assolutamente indispensabile che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, in limine litis, voglia disporre la sospensione del provvedimento impugnato
***
Tanto esposto e ritenuto, la sig.ra Salvina Inzana, ut supra rappresentata e difesa, ricorre all’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sede di Milano affinchè, in accoglimento dei motivi del ricorso di cui sopra, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- Previa sospensiva, annullare la deliberazione della Giunta del Comune di Milano n. 1670/2007 in data 6.7.2007 avente per oggetto la “Approvazione del progetto definitivo del parcheggio sotterraneo per residenti in via Orsini/Cogne, aggiudicato alla Cooperativa La Torrazza s.r.l., nonché di ogni altro atto alla stessa anteriore, conseguente, connesso o collegato
- Con vittoria delle spese di giudizio.
PRODUZIONIdelibera G.C. n. 1670/2007;
estratto della mappa stradale di zona;
fotografie del parco Orsini/Cogne;
articoli di stampa sulle “isole di calore” a Milano;
comunicazione Assessore Croci in data 16 ottobre 2007;
relazione Agronomica di parte ricorrente;
elaborati progettuali richiamati nel ricorso;
carta d’identità della ricorrente.
raccolta firme delle persone contrarie alla realizzazione del parcheggio;
rassegna stampa sulla questione del parcheggio Orsini/Cogne.
S.J.
Milano, 12 novembre 2007.
Avv. Alberto Marelli
Avv. Stefania Maniscalco
estratto della mappa stradale di zona;
fotografie del parco Orsini/Cogne;
articoli di stampa sulle “isole di calore” a Milano;
comunicazione Assessore Croci in data 16 ottobre 2007;
relazione Agronomica di parte ricorrente;
elaborati progettuali richiamati nel ricorso;
carta d’identità della ricorrente.
raccolta firme delle persone contrarie alla realizzazione del parcheggio;
rassegna stampa sulla questione del parcheggio Orsini/Cogne.
S.J.
Milano, 12 novembre 2007.
Avv. Alberto Marelli
Avv. Stefania Maniscalco
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
A richiesta degli Avv.ti Alberto Marelli e Stefania Maniscalco, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte d’Appello di Milano, ho notificato il retroesteso ricorso giurisdizionale a:
- Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Milano, Piazza della Scala n. 1, ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di
- LA TORRAZZA Cooperativa Edilizia, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Milano, in Via Ippodromo 14, ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di
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